Novità in vista in merito alla disciplina dei premi - Comunicazione nr.1 di Maurizio Annitto

Riceviamo dal nostro docente regionale della Scuola Regionale dello Sport per l'area fiscale dott. Maurizio Annitto, recentemente nominato componente del Dipartimento Riforma lavoro sportivo e fiscalità dal Consiglio Nazionale del CONI, alcuni chiarimenti sulla materia della disciplina dei premi

La disciplina dei premi continua ad essere oggetto di nuove interpretazioni normative; l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 265/2025 ha infatti fornito ulteriori importanti precisazioni in merito.

Prima di entrare nel merito di questa risposta, ricordo molto brevemente l’attuale normativa sui premi.

In base al D.lgs 36/2021 ( art. 36 comma 6 quater) “Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.…”

  • In pratica, l’importo può essere erogato a atleti o tecnici (tesserati) è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%;
  • ritenuta alla fonte sta a significare che il premio non farà cumulo con altri redditi posseduti dal percipiente,
  • la facoltà di rivalsa significa che l’ente che eroga il premio potrà scegliere se pagare il premio lordo (e poi versare la ritenuta addossandosi quindi il relativo costo) o erogare solo il netto, e trattenere quindi l’importo della ritenuta.

Franchigia su premi fino ad € 300

Ricordo che il Decreto milleproroghe  aveva introdotto questa franchigia dal 23/2/2024 e sino al 31/12/2024 (e non rinnovata per il 2025); la franchigia come noto si applicava solo agli atleti se dallo stesso ente percepivano uno o più premi per un importo massimo nell’anno pari ad € 300 (se l'ammontare era superiore a tale importo, le somme erano  assoggettate  interamente alla ritenuta alla fonte).

Da segnalare che questa franchigia è stata reintrodotta (alle stesse condizioni) in base a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 45 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione ( D.lgs 33 del 24/3/2025)  “Sulle somme di cui all'articolo 36, comma  6-quater,  del  decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal  comma  2, se  l'ammontare  complessivo  delle  somme  attribuite  nel  suddetto periodo dal sostituto  d'imposta  al  medesimo  soggetto  non  supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

Come da concorde parere della stampa specializzata, anche se le disposizioni  del nuovo Testo Unico si applicano a  decorrere dal 1° gennaio 2026,  questa norma è stata considerata applicabile dal 2025.

Nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate

Ora invece  l’Agenzia delle Entrate è di parere opposto, e nella risposta ad interpello di cui in premessa ha precisato che per i premi  la franchigia non si applica nel 2025, con conseguente obbligo di versamento della ritenuta, salvo “successiva istanza di rimborso,  da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei  confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore  a 300 euro”.

Con la conseguenza, fra l’altro, di dover compilare anche il modello 770 per le ritenute operate nel 2025.

Direi che siamo ben lontani dall’auspicata semplificazione degli adempimenti per le asd/ssd, e speriamo soprattutto che intervengano presto chiarimenti in merito.