Controllo prevenzione incendi per gli impianti sportivi

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del DPR 151/2011, per gli Enti che svolgono attività soggette a controllo di prevenzione incendi, di cui all’allegato I del citato decreto, e nello specifico:
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”
L’originario termine di due anni per l’espletamneto dei prescritti adempimenti di cui all’art. 3 del DPR 151/2011, è stato prorogato dalla legge 11/2015 (decreto milleproroghe) al 7 ottobre 2016; questa proroga opera però a condizione che tali Enti adempiano entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, quindi entro il 2 novembre 2015, ai sopracitati adempimenti, e più precisamente alla presentazione del progetto per il parere di conformità antincendio, con apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.